No agevolazioni per call center fuori UE

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 17495 del 17 ottobre 2014, ha ribadito che  i call center che delocalizzano in un paese extra europeo non possono usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge n. 407/1990.


La nota richiama la circolare n. 14/2013  i cui punti fondamentali sono:
“potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante all’estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto”;
“almeno 120 giorni prima dei trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo Ministero, indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti ” “e cioè coloro i quali (a prescindere dall’inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento”;

“gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nei caso in cui, nel corso di svolgimento di una specifica appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa”.

 

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